L’articolo 54 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, inserito dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, ha introdotto le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (“whistleblowing”).
Il comma 5 della succitata normativa dispone che le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise. In particolare “le linee guida prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”.
La succitata normativa è stata abrogata dal nuovo Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, avente ad oggetto “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. Tale Decreto disciplina l’ambito di applicazione oggettivo (art. 1) e soggettivo (art. 3) dell’istituto, il canale di segnalazione interna e la sua gestione (art. 4 e 5), il canale di segnalazione esterna( art. 6 e seguenti), gli obblighi di riservatezza (art. 12), il trattamento dei dati personali (art. 13), le divulgazioni pubbliche (art. 15) e, da ultimo, le sanzioni comminate da ANAC per l’inosservanza delle succitate disposizioni normative.
Il predetto art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023 stabilisce in particolare che “i soggetti del settore pubblico…, sentite le rappresentanze e le organizzazioni sindacali…, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione”.
La Città di Mesagne ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions per adempiere agli obblighi normativi, ritenendo particolarmente importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.
Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e non può essere inviata in forma anonima. Verranno comunque prese in considerazione anche le segnalazioni anonime ove siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado si far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, per eventuali verifiche interne da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione cliccando su “Invia una segnalazione”, verificare la risposta dell’RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.
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Pagina aggiornata il 15/03/2024